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domenica 21 dicembre 2014



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e
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mercoledì 3 dicembre 2014

Risarcimento agli Internati. Ancora battaglie giudiziarie

Italia-Germania
Crimini di guerra e risarcimenti
Natalino Ronzitti
18/11/2014
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È passata praticamente inosservata nella stampa quotidiana la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014 con cui praticamente si vanifica, per quanto riguarda l’Italia, la sentenza della Corte internazionale di Giustizia (Cig) del 3 febbraio 2012, che ci ha visto soccombenti.

I fatti
I fatti sono noti, almeno agli addetti ai lavori. I tribunali italiani avevano sottoposto alla nostra giurisdizione, ai fini del risarcimento del danno, la Germania per i crimini commessi durante l’occupazione 1943-1945 dalle truppe tedesche.

Di regola le attività belliche di uno stato estero rientrano tra quelle su cui i tribunali interni non hanno giurisdizione, trattandosi di attività sovrane. Ma le corti italiane, con una giurisprudenza innovativa, hanno affermato che la regola dell’immunità dalla giurisdizione viene meno qualora siano state commesse gravi violazioni del diritto internazionale bellico.

La questione è stata portata dinanzi alla Cig su iniziativa della Germania e senza l’opposizione dell’Italia, e questo è il primo errore che è stato commesso dal nostro esecutivo. La Corte, con una sentenza ultra-conservatrice, ha affermato che la regola dell’esenzione dello stato estero dalla giurisdizione per attività sovrane non viene meno neppure qualora siano compiuti crimini di guerra, come è stato riconosciuto dalla stessa Germania.

La Cig ha quindi stabilito che l’Italia non avrebbe più dovuto sottoporre a giurisdizione la Germania e avrebbe dovuto rimuovere gli effetti delle sentenze pronunciate in senso contrario.

Ma la Corte non ha aderito alla richiesta della Germania di imporre all’Italia misure e garanzie per la non ripetizione del comportamento censurato, affermando che queste non erano necessarie poiché confidava che l’Italia avrebbe adempiuto in “buona fede” gli obblighi discendenti dalla sentenza.

Ora la sentenza della Corte Costituzionale rimette tutto in discussione. La Consulta ha infatti statuito che la regola secondo cui lo stato estero è immune da giurisdizione anche in caso di commissione di crimini internazionali non può essere accolta nel nostro ordinamento, poiché contrasta con i principi fondamentali della nostra Costituzione (diritti inviolabili dell’uomo e accesso alla giustizia).

Conseguentemente la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 della L. 5/2013, che impediva ai tribunali italiani di dichiararsi competenti a conoscere della cause contro la Germania e nello stesso tempo ha dichiarato l’incostituzionalità della legge con cui è stato reso esecutivo nel nostro ordinamento l’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, che obbliga gli stati ad eseguire le sentenze della Cig.

La ripresa dei processi contro la Germania
È da presumere che i processi contro la Germania riprenderanno, essendo cadute le remore giuridiche che lo impedivano. Qualora i nostri tribunali sottoponessero di nuovo la Germania a giurisdizione, l’Italia violerebbe chiaramente un obbligo internazionale e non potrebbe invocare, come scriminante, che la norma internazionale, così come interpretata dalla Cig, è contraria ai principi fondamentali della nostra Costituzione.

In tal caso la Germania potrebbe portare l’inadempimento italiano di fronte al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che avrebbe la facoltà, se lo ritenesse opportuno, di adottare una raccomandazione o decidere misure appropriate.

Si tratta forse di un’ipotesi remota, ma già qualche collega tedesco si è espresso in tal senso sulla Frankfurter Allgemeine. Altra opzione per la Germania, come da altri sottolineato, è portare la questione dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, poiché la competenza della Cig è stata fondata sulla Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie del 1957.

Staremo a vedere se la Germania vorrà seguire l’una o l’altra opzione, oppure nessuna delle due e limitarsi a proteste di mera natura diplomatica. Sta di fatto che l’Italia verrebbe a trovarsi nella poco invidiabile posizione di uno stato che non rispetta il diritto internazionale e le sentenze dei tribunali internazionali.

Inspiegabile Inerzia
La mina poteva essere disinnescata e la stessa Cig ne aveva indicata la direzione, quando ha affermato che la Germania aveva violato le norme sul trattamento delle vittime della guerra ed aveva invitato i due governi a risolvere in via diplomatica la questione.

Ma non risulta nessun negoziato diplomatico incisivo, al di là dell’istituzione di una Commissione storica, che ha concluso i suoi lavori nel 2012, e di una modesta somma, a nessun titolo da valere come risarcimento alle vittime, ma semplicemente come misura satisfattoria, ad es. con qualche espressione simbolica a favore di iniziative da inquadrare nella c.d. politica della memoria.

Disinnescare la mina
Il diritto alla riparazione delle vittime delle violazioni delle norme sui conflitti armati è un diritto sacrosanto, riaffermato anche di recente in due risoluzioni adottate dall’International Law Association (Ila) all’Aja (2010) e a Washington, D. C. (2014).

È possibile disinnescare la mina ed evitare che i processi riprendano e che addirittura si arrivi all’esecuzione forzata su beni appartenenti alla Germania? La risoluzione dell’Ila del 2014 indica vari meccanismi che possono servire d’aiuto, tra cui l’istituzione di un Trust Fund, che potrebbe erogare i risarcimenti.

Il problema è vedere come questo Trust Fund debba essere alimentato. Da escludere è l’ipotesi, da qualcuno ventilata, che l’Italia si faccia carico essa stessa del risarcimento delle vittime per evitare nuovi processi.

Di fronte al rischio di inadempienza e di essere additata come uno stato poco rispettoso del diritto internazionale, l’Italia ha per ora congelato l’accettazione unilaterale della competenza della Cig, annunciata con grande gran cassa, in apertura dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite qualche tempo fa, e sollecitata da una mozione parlamentare.

Non poteva fare altrimenti. Ma una cosa l’Italia potrebbe subito fare: ritirare la dichiarazione effettuata al momento dell’adesione alla Convenzione sull’immunità giurisdizionale degli stati, in cui si afferma che la norma che consente di convenire in giudizio uno stato estero per illeciti commessi nello stato del foro non si applica alle attività delle forze armate.

Una dichiarazione che suona una beffa alla giurisprudenza innovativa espressa dai nostri tribunali!

Natalino Ronzitti è professore emerito di Diritto internazionale (Luiss Guido Carli) e Consigliere scientifico dello IAI.
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