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venerdì 20 maggio 2022

I Tribunali Per crimini di Guerra

 


Ten Cpl. Art. Pe. Sergio Benedetto  Sabetta

A)    Principi di diritto internazionale :

 

I seguenti principi, così riassunti, possono riscontrarsi dalle opere di E. Greppi “ I crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale”, UTET, 2001 e “I crimini dell’individuo nel diritto internazionale”, UTET, 2012.

 

I ) Chiunque commetta un atto che costituisce crimine secondo il diritto internazionale ne è responsabile ed è passibile di condanna.

II ) La circostanza che una norma interna non preveda una sanzione penale per un atto che costituisce un crimine secondo il diritto internazionale non esime la persona che abbia commesso tale atto dalla responsabilità secondo il diritto internazionale.

III ) Il fatto che la persona che ha commesso un atto costituente crimine secondo il diritto internazionale abbia agito in qualità di Capo di Stato o di funzionario con responsabilità di governo non la solleva dalla responsabilità secondo il diritto internazionale .

IV ) Il fatto che una persona abbia agito obbedendo ad un ordine del suo governo o di un suo superiore non esclude la responsabilità della persona secondo il diritto internazionale, purché la sua scelta morale fosse di fatto possibile.

V ) Ciascuna persona accusata di un crimine secondo il diritto internazionale ha il diritto ad un processo equo in fatto e in diritto.

VI ) I seguenti crimini sono perseguibili come crimini secondo il diritto internazionale:

a)     Crimini contro la pace:

1)Pianificazione, preparazione, scatenamento o conduzione di una guerra di aggressione o di una guerra di violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali;

2)Partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto diretto a commettere uno degli atti menzionati al punto precedente.

 

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b)  Crimini di guerra:

Violazione delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi  ad  essi:  omicidio  volontario,  maltrattamento  o  deportazione  per

essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati; omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari.

c ) Crimini contro l’umanità:

            L’omicidio volontario, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e gli altri atti inumani posti in essere contro una popolazione civile, o le persecuzioni per ragioni politiche, razziali o religiose, quando tali atti sono perpetrati o tali persecuzioni sono condotte in esecuzione di o in connessione con un crimine contro la pace o di un crimine di guerra.

VII ) La complicità nella commissione di un crimine contro la pace, di un crimine di guerra o di un crimine contro l’umanità come indicati nel Principio VI, costituisce un crimine secondo il diritto internazionale.

 

B ) Considerazioni :

 

Con riferimento agli accadimenti nell’attuale guerra in Ucraina e i processi per crimini di guerra intentati dalle due parti, ognuno con fini prevalentemente propagandistici e di ritorsione, sono opportune alcune riflessioni di carattere generale.

 Vari sono i problemi sollevati, il primo e il più rilevante è procedurale e riguarda il Principio V, consistente nell’indipendenza di giudizio dell’organo inquirente, che non può essere nella raccolta delle prove e formulazione dei capi d’accusa una delle parti in guerra, occorre la terzietà quale garanzia di imparzialità.

Questo non intende escludere l’intervento di forze di polizia della parte interessata, ma le prove devono essere valutate da una procura indipendente, che successivamente dovrà sostenere l’accusa innanzi al Tribunale internazionale.

 

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Problema ulteriore è la composizione del Tribunale che, se può e deve comprendere a garanzia la presenza di un giudice della parte offesa, altrettanto deve comprendere altri giudici terzi a garanzia dell’imputato.

Si parla nel Principio IV della possibilità di una scelta morale, ma in guerra con il codice militare e la gerarchia, in presenza di violenze e fatti eccezionali, è difficile avere l’autonomia morale richiesta.

Dobbiamo considerare che il rifiuto di un ordine al fronte, sotto il codice di guerra, è disobbedienza di fronte al nemico o insubordinazione, punito con la fucilazione sul posto, difficile fare disquisizioni sotto il fuoco, significa teorizzare senza conoscere la dura realtà del fronte, tanto è vero che si prevede la necessità dell’esistenza di una possibilità di scelta. ( Punto IV).

 Ma anche la difesa dei diritti, prevista nel Principio VI, può dare luogo a dubbi interpretativi relativi ai trattati o agli accordi.

Churchill avvertiva la pericolosità di un tribunale di soli vincitori esprimendo le proprie perplessità giuridiche, osservando ironicamente che nella prossima guerra si poteva essere dall’altra parte, in effetti basta pensare ai bombardamenti alleati di Colonia e Dresda, alla fucilazione de alcuni prigionieri italiani della Divisione Livorno in Sicilia, e alle due  bombe atomiche in Giappone.

Sebbene la IV Convenzione dell’Aja del 1907 prevedeva la formale dichiarazione di guerra all’art. 4 del Regolamento per la tutela dei prigionieri di guerra, nella prassi nata nel corso del ‘900 si è passati all’informale “stato di guerra” basato sui semplici atti di ostilità, principio consacrato nella II Convenzione di Ginevra del 1949.

Nella successiva III Convenzione di Ginevra del 1949, si prevede un trattamento umano ai prigionieri vietandone lo spoglio dei beni personali e l’uso di rappresaglie.

Tuttavia il diffondersi nella seconda metà del ‘900 e nei primi decenni del nuovo secolo di conflitti atipici e di organizzazioni paramilitari private nei conflitti ha messo in difficoltà l’applicazione di tali principi, questo si riflette non solo nelle guerre in Medio Oriente e Africa ma anche nell’attuale conflitto in Ucraina, dove accanto ai reparti regolari vi sono gruppi di combattenti per contratto.

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