Traduzione

Il presente blog è scritto in Italiano, lingua base. Chi desiderasse tradurre in un altra lingua, può avvalersi della opportunità della funzione di "Traduzione", che è riporta nella pagina in fondo al presente blog.

This blog is written in Italian, a language base. Those who wish to translate into another language, may use the opportunity of the function of "Translation", which is reported in the pages.

lunedì 10 febbraio 2025

Prigionia ed Internamento La loro evoluzione fino alla Rivoluzione Francese del 1789

 

Prigionia ed Internamento: La loro evoluzione fino alla Rivoluzione Francese del 1789

 

Nella storia dell’Uomo lo scontro armato fra tribù, popoli e Stati ha portato a vincitori e vinti. Per secoli le sorti delle viti, se fatti prigionieri, era la schiavitù.

I Greci si sentivano un popolo superiore e la guerra contro “i barbari”, ovvero i popoli non greci, visti come nemici naturali dei Greci, era vista e sentita come giusta ed ogni violenza era naturalmente permessa ed accettata. La sorte dei prigionieri, dopo ogni battaglia, era segnata. Nelle guerre fra Greci questo principio di violenza si attenua. I Greci (tutti gli Elleni sono fratelli) consideravano inviolabili i templi, davano sepoltura ai morti in combattimento, anche se la guerra era in corso potevano frequentare i giochi olimpici, potevano offrire agli dei ed in alcune circostanze potevano avere salva la vita; in linea generale, però, la sorte dei prigionieri era quella di cadere in schiavitù od essere soppressi.

Presso i Romani, il nemico in guerra continuava a rappresentare un essere senza diritti, come per i Greci, contro il quale tutto era permesso sia nel campo di battaglia che dopo. Però i Romani nelle loro guerre di conquista miravano a regnare sui popoli vinti e non ad annientarli; questo portò, di caso in caso, ad una minore violenza bellica soprattutto verso i vecchi, le donne ed i bambini. Anche presso i Romani il prigioniero di guerra non aveva diritti e come tale poteva essere ucciso, ridotto in schiavitù e su di lui si poteva esercitare ogni tipo di violenza.

Nel Medio Evo i concetti in auge presso i Greci ed i Romani si arricchiscono di due nuovi elementi: la Chiesa Cristiana e l’affermarsi in Europa degli usi e delle consuetudini del mondo germanico. Questi due elementi, però. Se per altri aspetti della guerra attenua la violenza, quella sui prigionieri rimane pressoché uguale. Durante le Crociate si instaurò la prassi di curare i feriti e gli ammalati sempre però appartenenti alle proprie Armate con la nascita degli Ordini Militari Ospedalieri. Quindi si fa strada il concetto che l’ammalato ed il ferito deve essere soccorso. I Germani nei loro usi e leggi, consideravano il duello come la disputa in cui Dio sosteneva la causa giusta, e quindi era sempre dalla parte del vincitore. Quindi il perdente non aveva il benvolere di Dio e quindi il Vincitore ne poteva disporre come meglio credeva. Anche in questa ottica, quindi il prigioniero non aveva diritti

Nell’Evo moderno il modo di fare la guerra rimase sostanzialmente quello dei secoli precedenti e furono sui prigionieri di guerra, come per il passato, compiute indicibili efferatezze. Nella metà del 1660, grazie al fondatore del Diritto Internazionale, Grozio, si fa strada il concetto, sentito da molti, che occorre regolamentare il modo di fare la guerra e introdurre usi e consuetudini che attenuino la violenza della guerra stessa. Con gli eserciti permanenti del 1700 il concetto che il soldato è un bene porta a far sì che i prigionieri di guerra hanno un qualche interesse in più per il Vincitore ovvero riavere i propri prigionieri tramite lo scambio. Si può notare alcune forme di attenuazione della violenza sui prigionieri di guerra, che però non garantiscono alcun diritto al prigioniero stesso. Si estende la pratica e l’uso delle convenzioni di resa, in cui vengono utilizzate delle norme a favore dei prigionieri di guerra che, sebbene soggette all’arbitrio del vincitore portano al riconoscimento occasionale di alcuni diritti al prigioniero di guerra.[1]

 



[1]Per questa parte generale vds Marcheggiano A., Diritto Umanitario e sua introduzione nella Regolamentazione dell’Esercito Italiano – Leggi ed Usi di Guerra, Roma, Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, 1990, Vol. Primo, pag. 12- 79. Inoltre, a titolo di documentazione, Grotius (Van Groot Huig), de Jure predae, Amsterdam 1609, e dello stesso autore de jure belli ac pacis, Paris, 1625, in copia anastatica, Accademia di Diritto Internazionale presso le Nazioni Unite, Amsterdam, s.e., 1983. De Vettel E., Le droit des gens au Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Paris, 1758 ; Verri P., Diritto per la pace e diritto nella guerra, Roma, 1980

 

Nessun commento:

Posta un commento